Il pignoramento mobiliare nel 2025 è l’atto con cui inizia la procedura di espropriazione forzata di beni mobili o crediti del debitore. Questo strumento consente al creditore di vincolare determinati beni del debitore a garanzia del credito, impedendogli di disporne.
L’ufficiale giudiziario redige un verbale che ingiunge al debitore di non sottrarre i beni pignorati, descrivendoli e stimandone il valore.
Ma andiamo nei dettagli con Studio Monardo, gli avvocati che ti difendono dai pignoramenti mobiliari nel 2025.
Chi Può Richiedere il Pignoramento Mobiliare Nel 2025?
Il creditore può richiedere il pignoramento mobiliare tramite un’istanza presentata all’ufficiale giudiziario. Dopo l’esecuzione del pignoramento:
- Il creditore, tramite il proprio avvocato, deve iscrivere l’atto a ruolo entro 15 giorni.
- In caso di pignoramento presso terzi (ad esempio, banche o datori di lavoro), il pignoramento deve essere notificato sia al debitore che al terzo, e l’iscrizione a ruolo deve avvenire entro 30 giorni.
Come Si Svolge il Pignoramento Mobiliare?
Il pignoramento mobiliare si articola in due principali modalità:
- Pignoramento Diretto su Beni Mobili
- L’ufficiale giudiziario redige un verbale contenente:
- La descrizione dettagliata dei beni pignorati.
- Una stima approssimativa del loro valore.
- Il debitore può evitare l’esecuzione pagando immediatamente il debito o chiedendo la conversione del pignoramento, sostituendo i beni pignorati con una somma equivalente.
- L’ufficiale giudiziario redige un verbale contenente:
- Pignoramento presso Terzi
- Si tratta di un atto notificato a un terzo (ad esempio, banca o datore di lavoro) che detiene somme o beni del debitore.
- Il terzo viene obbligato a non disporre delle somme fino alla decisione del giudice.
- Il debitore è citato a comparire all’udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione.
Come Opporsi al Pignoramento Mobiliare Nel 2025?
La legge prevede tre tipi di opposizione per difendersi da un pignoramento mobiliare:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 C.P.C.)
- Si contesta il diritto del creditore a procedere.
- Esempi: beni impignorabili (art. 514 C.P.C.), beni relativamente impignorabili (art. 515 C.P.C.), o crediti parzialmente pignorabili come stipendi o pensioni (pignorabili entro 1/5).
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 C.P.C.)
- Si contestano irregolarità formali del procedimento, come errori nel titolo esecutivo o nel precetto.
- Opposizione di terzo (art. 619 C.P.C.)
- Un terzo, che rivendica la proprietà o un diritto reale sui beni pignorati, può proporre opposizione al giudice.
Le opposizioni possono essere presentate sia prima che l’esecuzione abbia inizio, sia durante la procedura.
Cosa Succede in Caso di Pignoramento presso Terzi?
Nel pignoramento presso terzi, il debitore può agire per limitare l’esecuzione:
- Se il terzo (ad esempio una banca) trattiene somme superiori ai limiti previsti dalla legge, il debitore può richiedere al giudice che il pignoramento sia dichiarato inefficace, anche prima dell’udienza.
- Dopo l’udienza, il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice.
Quali Sono i Principali Riferimenti Normativi?
Le principali disposizioni che regolano il pignoramento mobiliare sono:
- Artt. 491-497 del Codice di Procedura Civile (espropriazione forzata di beni mobili).
- Artt. 543-549 del Codice di Procedura Civile (pignoramento presso terzi).
- Artt. 615-617-619 del Codice di Procedura Civile (opposizioni all’esecuzione).
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