OCC: Come Funziona

L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è un ente istituito per assistere individui e piccole imprese in situazioni di sovraindebitamento, facilitando la ristrutturazione dei debiti e il raggiungimento di accordi con i creditori. La sua funzione è cruciale per offrire una soluzione legale a chi, pur non essendo soggetto alle procedure fallimentari tradizionali, si trova in difficoltà economiche.

Ma andiamo nei dettagli con Studio Monardo, gli avvocati specializzati in sovraindebitamento.

Qual è la base normativa dell’OCC?

L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è stato istituito per fornire assistenza a individui e piccole imprese in situazioni di sovraindebitamento, offrendo soluzioni legali per ristrutturare i debiti e raggiungere accordi con i creditori. La base normativa dell’OCC si fonda su specifiche leggi e regolamenti che ne definiscono funzioni, requisiti e modalità operative.

La Legge 27 gennaio 2012, n. 3, conosciuta come “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, ha introdotto per la prima volta in Italia una disciplina organica per la gestione del sovraindebitamento. Questa legge mira a offrire una via d’uscita legale a quei debitori che, pur non essendo soggetti alle procedure fallimentari tradizionali, si trovano nell’impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. L’articolo 15 della Legge n. 3/2012 prevede l’istituzione degli Organismi di Composizione della Crisi, affidando loro il compito di assistere i debitori nella predisposizione di piani di rientro o accordi con i creditori.

Per dare attuazione a quanto previsto dalla Legge n. 3/2012, è stato emanato il Decreto Ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, intitolato “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”. Questo decreto stabilisce i requisiti necessari per l’iscrizione degli OCC in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, nonché le modalità di gestione e funzionamento di tali organismi. In particolare, il DM n. 202/2014 disciplina:

  • Requisiti per l’iscrizione nel registro: Gli OCC devono possedere specifici requisiti di professionalità e indipendenza per essere iscritti nel registro ministeriale.
  • Modalità operative: Vengono definite le procedure che gli OCC devono seguire nell’assistenza ai debitori, inclusa la nomina di gestori della crisi qualificati.
  • Determinazione dei compensi: Il decreto stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli OCC, che sono a carico dei debitori che accedono alle procedure di composizione della crisi.

Successivamente, il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha riformato in maniera organica la disciplina delle procedure concorsuali, includendo anche quelle relative al sovraindebitamento. Questo codice ha confermato il ruolo centrale degli OCC, specificando ulteriormente le loro funzioni e ampliando le possibilità di intervento per prevenire e gestire le situazioni di crisi. In particolare, il Codice prevede:

  • Procedure di allerta e composizione assistita della crisi: Gli OCC sono coinvolti nelle procedure di allerta, volte a individuare precocemente i segnali di crisi e a facilitare la composizione assistita tra debitore e creditori.
  • Ampliamento delle categorie di debitori ammessi: Viene estesa la possibilità di accesso alle procedure di sovraindebitamento a una più ampia gamma di soggetti, includendo professionisti, imprenditori minori e consumatori.
  • Introduzione di nuove procedure: Il Codice introduce procedure come il “concordato minore” e la “liquidazione controllata”, gestite con l’assistenza degli OCC.

È importante sottolineare che gli OCC possono essere costituiti da enti pubblici, ordini professionali o associazioni riconosciute, purché soddisfino i requisiti previsti dalla normativa vigente. La loro iscrizione nel registro ministeriale è condizione necessaria per operare e garantire l’assistenza ai debitori in difficoltà.

In sintesi, la base normativa dell’Organismo di Composizione della Crisi si articola principalmente attraverso:

  • Legge 27 gennaio 2012, n. 3: Introduce la disciplina per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e prevede l’istituzione degli OCC.
  • Decreto Ministeriale 24 settembre 2014, n. 202: Definisce i requisiti per l’iscrizione e il funzionamento degli OCC.
  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14): Riforma la disciplina delle procedure concorsuali, confermando e ampliando il ruolo degli OCC.

Questa cornice normativa consente agli OCC di operare efficacemente nel supportare i debitori in difficoltà, offrendo soluzioni legali e strutturate per la gestione del sovraindebitamento.

Riassumendo in sintesi:

  • Legge n. 3/2012: Introduce la disciplina del sovraindebitamento e prevede l’istituzione degli OCC.
  • DM n. 202/2014: Stabilisce requisiti e modalità operative per gli OCC.
  • D.Lgs. n. 14/2019: Riforma le procedure concorsuali, confermando il ruolo degli OCC.
  • Funzioni degli OCC: Assistenza ai debitori nella predisposizione di piani di rientro o accordi con i creditori.
  • Requisiti per gli OCC: Professionalità, indipendenza e iscrizione nel registro ministeriale.
  • Costituzione degli OCC: Possono essere istituiti da enti pubblici, ordini professionali o associazioni riconosciute.

Questi elementi costituiscono la base normativa che regola l’operato degli Organismi di Composizione della Crisi, garantendo un supporto strutturato e legale ai debitori in situazioni di sovraindebitamento.

Chi può rivolgersi all’OCC?

L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è stato istituito per assistere specifiche categorie di debitori in situazioni di sovraindebitamento, offrendo soluzioni legali per la gestione e la risoluzione delle loro difficoltà finanziarie. La normativa italiana, in particolare la Legge 27 gennaio 2012, n. 3, e il successivo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), definisce chiaramente i soggetti che possono rivolgersi all’OCC.

Consumatori: Persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Ad esempio, un individuo che ha accumulato debiti per l’acquisto di beni di consumo o per esigenze personali può rivolgersi all’OCC per cercare una soluzione alla propria situazione debitoria.

Imprenditori minori: Imprenditori che non superano determinati parametri dimensionali e che, pertanto, non sono soggetti alle procedure fallimentari tradizionali. Questi parametri includono un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e un ammontare di debiti non superiore a 500.000 euro. Ad esempio, un piccolo negoziante con debiti al di sotto di queste soglie può accedere alle procedure dell’OCC.

Imprenditori agricoli: Coloro che esercitano attività agricola, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa. La normativa riconosce la specificità del settore agricolo, permettendo agli imprenditori agricoli di accedere alle procedure di composizione della crisi attraverso l’OCC.

Professionisti e lavoratori autonomi: Persone fisiche che esercitano attività professionali o di lavoro autonomo e che non sono soggette alle procedure concorsuali tradizionali. Ad esempio, un avvocato o un consulente finanziario con difficoltà nel saldare i propri debiti può rivolgersi all’OCC per ottenere assistenza.

Start-up innovative: Imprese che soddisfano i requisiti previsti per le start-up innovative e che non sono soggette a procedure concorsuali. Questo consente a nuove realtà imprenditoriali, spesso caratterizzate da elevati investimenti iniziali e flussi di cassa limitati, di gestire eventuali situazioni di sovraindebitamento.

Enti non commerciali: Organizzazioni che non hanno finalità di lucro e che non possono accedere alle procedure fallimentari. Ad esempio, associazioni culturali o organizzazioni di volontariato con difficoltà finanziarie possono beneficiare dell’assistenza dell’OCC.

È importante sottolineare che l’accesso alle procedure dell’OCC è riservato a quei debitori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, definita come l’incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni a causa di uno squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Inoltre, tali debitori non devono essere soggetti alle procedure concorsuali tradizionali, come il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa.

Per accedere alle procedure offerte dall’OCC, il debitore deve presentare una domanda corredata da una serie di documenti che attestino la propria situazione economica e patrimoniale. Questi documenti includono l’elenco dei creditori, l’indicazione delle somme dovute, l’elenco dei beni posseduti e delle eventuali disposizioni patrimoniali effettuate negli ultimi cinque anni, nonché le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Una volta presentata la domanda, l’OCC valuta la sussistenza dei requisiti necessari per l’accesso alle procedure di composizione della crisi e, in caso positivo, assiste il debitore nella predisposizione di un piano o di un accordo da sottoporre ai creditori e al giudice competente.

In conclusione, l’OCC rappresenta uno strumento fondamentale per una vasta gamma di soggetti che, pur non essendo assoggettabili alle procedure concorsuali tradizionali, si trovano in difficoltà economiche. Attraverso l’assistenza dell’OCC, questi debitori possono intraprendere un percorso di risanamento finanziario, tutelando i propri diritti e cercando soluzioni sostenibili per il pagamento dei debiti.

Riassumendo in sintesi:

  • Consumatori: Persone fisiche con debiti non legati ad attività imprenditoriali o professionali.
  • Imprenditori minori: Piccole imprese che non superano specifici parametri dimensionali e non soggette a fallimento.
  • Imprenditori agricoli: Operatori del settore agricolo, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa.
  • Professionisti e lavoratori autonomi: Persone fisiche che esercitano attività professionali o autonome non soggette a procedure concorsuali.
  • Start-up innovative: Imprese innovative che soddisfano determinati requisiti e non soggette a procedure concorsuali.
  • Enti non commerciali: Organizzazioni senza scopo di lucro non assoggettabili a procedure fallimentari.

L’accesso all’OCC è riservato a debitori in stato di sovraindebitamento che non possono accedere alle procedure concorsuali tradizionali, offrendo loro un’opportunità di risanamento finanziario e di ristrutturazione del debito.

Quali sono le procedure offerte dall’OCC?

L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) offre diverse procedure per assistere individui e piccole imprese in situazioni di sovraindebitamento, facilitando la ristrutturazione dei debiti e il raggiungimento di accordi con i creditori. Le principali procedure disponibili sono:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: Questa procedura è riservata ai consumatori, ovvero persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il consumatore, con l’assistenza dell’OCC, propone un piano di ristrutturazione dei debiti che non richiede l’approvazione dei creditori, ma deve essere omologato dal giudice. Il piano deve garantire il pagamento integrale dei crediti privilegiati, salvo diversa pattuizione con i creditori interessati.
  2. Concordato minore: Destinato a imprenditori minori, professionisti, start-up innovative e altri soggetti non assoggettabili alle procedure concorsuali tradizionali. Questa procedura prevede la presentazione di una proposta di accordo ai creditori, che deve essere approvata da almeno il 60% dei crediti ammessi al voto. L’accordo, una volta approvato dai creditori e omologato dal giudice, diventa vincolante per tutti i creditori anteriori alla data di deposito della proposta.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: Questa procedura consente al debitore di liquidare il proprio patrimonio sotto la supervisione dell’OCC e del giudice, al fine di soddisfare i creditori. Può essere richiesta volontariamente dal debitore o dai creditori, e comporta la liquidazione di tutti i beni del debitore, con alcune eccezioni previste dalla legge. Al termine della procedura, il debitore può ottenere l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui non soddisfatti.

È importante notare che, con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), le procedure di sovraindebitamento sono state riformate e rinominate, ma mantengono sostanzialmente le stesse finalità e modalità operative.

Riassumendo in sintesi:

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: Procedura riservata ai consumatori, che consente di proporre un piano di pagamento dei debiti senza necessità di approvazione dei creditori, ma soggetto all’omologazione del giudice.
  • Concordato minore: Destinato a imprenditori minori e altri soggetti non fallibili, prevede un accordo con i creditori approvato da almeno il 60% dei crediti ammessi al voto e omologato dal giudice.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: Procedura che consente la liquidazione del patrimonio del debitore sotto controllo giudiziario, con possibilità di esdebitazione al termine.

Queste procedure offrono strumenti legali per la gestione del sovraindebitamento, permettendo ai debitori di affrontare le proprie difficoltà finanziarie in modo strutturato e conforme alla normativa vigente.

Come si avvia una procedura con l’OCC?

Per avviare una procedura con l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), il debitore deve seguire una serie di passaggi formali e presentare documentazione specifica che attesti la propria situazione economica e patrimoniale. Il processo inizia con la presentazione di un’istanza all’OCC competente per territorio, ovvero quello situato nel circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore. In alternativa, se non è presente un OCC nel territorio, il debitore può richiedere al giudice la nomina di un professionista che svolga le funzioni dell’OCC.

L’istanza deve essere redatta utilizzando l’apposito modulo fornito dall’OCC o disponibile sul sito web dell’organismo. È necessario allegare una marca da bollo da €16,00 e una copia di un documento d’identità valido. Inoltre, è richiesto il pagamento di un acconto forfettario sui costi della procedura, il cui importo varia a seconda dell’OCC prescelto; ad esempio, alcune Camere di Commercio richiedono un acconto di €300,00 oltre IVA. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, specificando nella causale “Acconto spese Organismo di Composizione della Crisi” seguito dal nominativo e codice fiscale o partita IVA del debitore.

La domanda può essere presentata attraverso diverse modalità:

  • Consegna a mano: Presso la sede dell’OCC negli orari di apertura al pubblico, previo appuntamento.
  • Invio per posta: All’indirizzo della segreteria dell’OCC competente.
  • Posta Elettronica Certificata (PEC): All’indirizzo PEC dell’OCC, allegando la scansione della domanda e di tutti gli allegati richiesti.

È fondamentale che l’istanza sia completa di tutta la documentazione richiesta, pena la non ricevibilità della stessa. La documentazione da allegare comprende:

  • Elenco dei creditori: Con l’indicazione delle somme dovute.
  • Elenco del patrimonio: Dettaglio dei beni posseduti dal debitore.
  • Prospetto delle spese familiari: Indicazione delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare.
  • Dichiarazioni dei redditi: Copie delle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni.

Una volta ricevuta l’istanza completa, l’OCC nomina un gestore della crisi, un professionista qualificato che assisterà il debitore nella predisposizione del piano o dell’accordo da sottoporre ai creditori e al giudice competente. Il gestore della crisi esamina la documentazione fornita, verifica la veridicità delle informazioni e attesta la fattibilità del piano proposto. Inoltre, il gestore convoca i creditori per l’approvazione dell’accordo, ove previsto, e vigila sull’esecuzione del piano o dell’accordo omologato.

È importante sottolineare che il debitore ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere e complete sulla propria situazione economica e patrimoniale. La legge prevede sanzioni penali per la rappresentazione di una situazione non corrispondente al vero. Pertanto, è fondamentale la massima trasparenza e collaborazione con l’OCC e il gestore della crisi durante tutto il procedimento.

In conclusione, l’avvio di una procedura con l’OCC richiede la presentazione di un’istanza formale corredata da specifica documentazione e il pagamento di un acconto sulle spese procedurali. Il debitore deve rivolgersi all’OCC competente per territorio o, in mancanza, richiedere al giudice la nomina di un professionista qualificato. La collaborazione attiva e la trasparenza da parte del debitore sono essenziali per il buon esito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Riassumendo in sintesi:

  • Presentazione dell’istanza: Utilizzando l’apposito modulo, con marca da bollo da €16,00 e copia del documento d’identità.
  • Pagamento dell’acconto: Versamento di un acconto forfettario sui costi della procedura, variabile a seconda dell’OCC.
  • Modalità di presentazione: Consegna a mano, invio per posta o tramite PEC all’OCC competente per territorio.
  • Documentazione richiesta: Elenco dei creditori, elenco del patrimonio, prospetto delle spese familiari, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
  • Nomina del gestore della crisi: L’OCC nomina un professionista che assiste il debitore nella predisposizione del piano o dell’accordo.
  • Obblighi del debitore: Fornire informazioni veritiere e complete, collaborare attivamente con l’OCC e il gestore della crisi.

Seguendo attentamente questi passaggi, il debitore può avviare efficacemente una procedura con l’OCC per affrontare e risolvere la propria situazione di sovraindebitamento.

Quali sono i compiti dell’OCC durante la procedura?

L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) svolge un ruolo cruciale nelle procedure di sovraindebitamento, assistendo il debitore nella gestione e risoluzione della crisi finanziaria. I compiti dell’OCC durante la procedura includono:

  1. Assistenza nella predisposizione della proposta: L’OCC supporta il debitore nella redazione della proposta di accordo o del piano del consumatore, assicurando che la documentazione sia completa e conforme ai requisiti legali.
  2. Verifica della veridicità dei dati: L’OCC ha il compito di accertare la veridicità dei dati contenuti nella proposta, esaminando dettagliatamente le passività, le attività e le spese del debitore.
  3. Attestazione della fattibilità del piano: L’OCC valuta la sostenibilità e l’attuabilità del piano proposto, attestando che le soluzioni presentate siano realistiche e realizzabili.
  4. Redazione della relazione particolareggiata: L’OCC prepara una relazione dettagliata che accompagna la proposta, fornendo al giudice e ai creditori un quadro chiaro della situazione finanziaria del debitore e delle prospettive di risoluzione della crisi.
  5. Convocazione dei creditori: L’OCC organizza incontri con i creditori per discutere e valutare la proposta, facilitando il dialogo e la negoziazione tra le parti coinvolte.
  6. Monitoraggio dell’esecuzione del piano: Una volta approvato, l’OCC supervisiona l’implementazione del piano, assicurandosi che il debitore rispetti gli impegni presi e che i creditori ricevano quanto concordato.
  7. Gestione delle comunicazioni: L’OCC funge da intermediario tra il debitore, i creditori e il tribunale, garantendo una comunicazione efficace e trasparente durante tutta la procedura.
  8. Supporto nella liquidazione del patrimonio: Se la procedura prevede la liquidazione dei beni del debitore, l’OCC assiste nella gestione e nella vendita degli asset, assicurando che il processo avvenga in modo equo e conforme alla legge.
  9. Relazione finale: Al termine della procedura, l’OCC redige una relazione conclusiva che documenta l’esito del processo e l’adempimento degli obblighi da parte del debitore.

In sintesi, l’OCC svolge una funzione di consulenza, verifica e supervisione, garantendo che la procedura di sovraindebitamento si svolga in modo trasparente, efficiente e conforme alla normativa vigente.

Riassumendo in sintesi:

  • Assistenza nella predisposizione della proposta
  • Verifica della veridicità dei dati
  • Attestazione della fattibilità del piano
  • Redazione della relazione particolareggiata
  • Convocazione dei creditori
  • Monitoraggio dell’esecuzione del piano
  • Gestione delle comunicazioni
  • Supporto nella liquidazione del patrimonio
  • Relazione finale

Questi compiti assicurano una gestione efficace e trasparente della procedura di sovraindebitamento, tutelando gli interessi sia del debitore che dei creditori.

Quali sono i vantaggi di rivolgersi all’OCC?

Rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) offre numerosi vantaggi per individui e piccole imprese che affrontano situazioni di sovraindebitamento. Questi benefici derivano dall’assistenza specializzata e dalle procedure strutturate che l’OCC mette a disposizione per gestire e risolvere le difficoltà finanziarie.

Uno dei principali vantaggi è la possibilità di accedere a procedure legali che consentono la ristrutturazione o la liquidazione controllata dei debiti. Attraverso l’OCC, il debitore può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti o un concordato minore, che, se approvati, permettono di ridefinire gli importi dovuti e le modalità di pagamento, rendendo il debito più sostenibile. In alternativa, la liquidazione controllata del patrimonio consente di soddisfare i creditori attraverso la vendita dei beni del debitore, sotto la supervisione dell’OCC e del giudice competente.

Un ulteriore beneficio significativo è l’opportunità di ottenere l’esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti residui non soddisfatti al termine della procedura. Questo consente al debitore di ripartire senza l’onere dei debiti pregressi, favorendo un nuovo inizio finanziario. L’esdebitazione è prevista per i debiti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, offrendo una soluzione definitiva alle passività accumulate.

L’OCC funge da intermediario imparziale tra il debitore e i creditori, facilitando la comunicazione e la negoziazione. Questo ruolo di mediazione contribuisce a ridurre le tensioni e a trovare soluzioni condivise, aumentando le possibilità di successo della procedura. L’assistenza dell’OCC garantisce che le proposte siano realistiche e attuabili, aumentando la fiducia dei creditori nel processo.

Affidarsi all’OCC offre anche il vantaggio di una supervisione professionale durante tutto il processo. L’OCC verifica la veridicità dei dati forniti dal debitore, attesta la fattibilità del piano proposto e monitora l’esecuzione dello stesso, assicurando che tutte le parti rispettino gli accordi presi. Questa supervisione professionale garantisce che la procedura si svolga in modo trasparente e conforme alla normativa vigente.

Inoltre, l’intervento dell’OCC può prevenire azioni esecutive individuali da parte dei creditori, come pignoramenti o sequestri, offrendo al debitore una protezione legale durante la gestione della crisi. Questo consente al debitore di concentrarsi sulla ristrutturazione del debito senza la pressione di azioni legali immediate.

Infine, l’OCC fornisce un supporto informativo e consulenziale, aiutando il debitore a comprendere le proprie opzioni e a scegliere la soluzione più adatta alla propria situazione. Questo supporto è fondamentale per navigare attraverso le complesse procedure legali e finanziarie associate al sovraindebitamento.

Riassumendo in sintesi:

  • Accesso a procedure legali per la ristrutturazione o liquidazione dei debiti: L’OCC offre strumenti come il piano di ristrutturazione dei debiti, il concordato minore e la liquidazione controllata del patrimonio, che permettono di gestire il debito in modo sostenibile.
  • Possibilità di ottenere l’esdebitazione: Al termine della procedura, il debitore può essere liberato dai debiti residui non soddisfatti, consentendo un nuovo inizio finanziario.
  • Mediazione imparziale tra debitore e creditori: L’OCC facilita la comunicazione e la negoziazione, aumentando le possibilità di successo della procedura.
  • Supervisione professionale del processo: L’OCC garantisce la veridicità dei dati, la fattibilità del piano e il rispetto degli accordi, assicurando trasparenza e conformità legale.
  • Protezione legale dalle azioni esecutive dei creditori: Durante la procedura, il debitore è protetto da azioni come pignoramenti o sequestri, potendo concentrarsi sulla ristrutturazione del debito.
  • Supporto informativo e consulenziale: L’OCC aiuta il debitore a comprendere le opzioni disponibili e a scegliere la soluzione più adatta alla propria situazione.

Questi vantaggi rendono l’OCC uno strumento prezioso per affrontare e risolvere situazioni di sovraindebitamento, offrendo soluzioni legali e sostenibili per il recupero dell’equilibrio finanziario.

Quali sono i costi associati all’OCC?

Affrontare una situazione di sovraindebitamento richiede spesso l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), il cui supporto comporta specifici costi. Questi costi si suddividono principalmente in compensi per l’OCC e rimborsi spese, determinati in base a parametri stabiliti dalla normativa vigente.

Compensi dell’OCC:

Il compenso dell’OCC è calcolato considerando l’entità dell’attivo realizzato e del passivo accertato nella procedura. Le percentuali applicate variano in funzione degli scaglioni di valore, come indicato nel Decreto Ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, e successive modifiche. Ad esempio, per un attivo fino a €16.227,08, la percentuale può oscillare tra il 12% e il 14%, mentre per importi superiori, le percentuali diminuiscono progressivamente. Analogamente, sul passivo accertato, le percentuali variano dallo 0,19% allo 0,94% per i primi €81.131,38, con ulteriori variazioni per importi maggiori. È importante notare che, in base alla complessità del caso e ad altri fattori, i compensi determinati possono essere ridotti tra il 15% e il 40%.

Rimborsi spese:

Oltre al compenso, all’OCC spetta un rimborso forfettario delle spese generali, generalmente compreso tra il 10% e il 15% del compenso determinato. Inoltre, l’OCC ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate durante la procedura, come quelle relative all’impiego di ausiliari o consulenti tecnici. Tali costi sono inclusi tra le spese da rimborsare.

Acconti e modalità di pagamento:

È prassi che l’OCC richieda il pagamento di acconti sul compenso totale. Ad esempio, un primo acconto del 40% all’accettazione del preventivo, un secondo acconto del 30% al deposito del piano, e il saldo del 30% al termine della procedura. I pagamenti possono essere effettuati tramite contanti, assegno o bonifico bancario, secondo le modalità specificate dall’OCC competente.

Considerazioni finali:

I costi associati all’intervento dell’OCC possono variare in base alla complessità della procedura, all’entità del debito e alle specifiche circostanze del caso. È fondamentale che il debitore discuta dettagliatamente con l’OCC le condizioni economiche dell’intervento, al fine di avere una chiara comprensione degli oneri finanziari connessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Riassumendo in sintesi:

  • Compensi dell’OCC: Calcolati in base all’attivo realizzato e al passivo accertato, con percentuali variabili secondo scaglioni di valore.
  • Rimborsi spese: Comprendono un rimborso forfettario delle spese generali (10%-15% del compenso) e il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
  • Acconti: Solitamente richiesti in fasi successive della procedura, con modalità di pagamento specificate dall’OCC.

Una chiara comprensione di questi costi è essenziale per una gestione efficace della procedura di sovraindebitamento.

Quali sono le responsabilità del debitore durante la procedura?

Durante la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, il debitore ha specifiche responsabilità che sono fondamentali per il buon esito del processo. Innanzitutto, è essenziale che il debitore fornisca informazioni complete e veritiere riguardo alla propria situazione economica e patrimoniale. Questo include la presentazione di documenti come l’elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute, l’elenco dei beni posseduti, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e qualsiasi altro documento richiesto dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). La trasparenza in questa fase è cruciale, poiché la fornitura di dati inesatti o incompleti può compromettere l’intera procedura e portare a sanzioni legali.

Il debitore è tenuto a collaborare attivamente con l’OCC e con il gestore della crisi nominato. Ciò implica la partecipazione agli incontri programmati, la risposta tempestiva alle richieste di informazioni o documentazione aggiuntiva e l’adesione alle indicazioni fornite per la predisposizione del piano di ristrutturazione o dell’accordo con i creditori. Una collaborazione efficace facilita la valutazione accurata della situazione debitoria e la formulazione di proposte realistiche e sostenibili.

È inoltre responsabilità del debitore astenersi dal compiere atti che possano alterare la propria situazione patrimoniale senza il consenso dell’OCC o del giudice competente. Questo significa che il debitore non dovrebbe effettuare pagamenti preferenziali a determinati creditori, alienare beni o assumere nuovi debiti durante la procedura, a meno che tali azioni non siano state previamente autorizzate. Tali comportamenti potrebbero compromettere l’equità del processo e la fiducia dei creditori nella buona fede del debitore.

Un altro aspetto cruciale è l’impegno del debitore a rispettare gli obblighi previsti dal piano o dall’accordo una volta che questo sia stato approvato e omologato. Ciò comporta l’adempimento puntuale dei pagamenti concordati e l’osservanza delle condizioni stabilite. Il mancato rispetto di tali obblighi può portare alla risoluzione dell’accordo e alla ripresa delle azioni esecutive da parte dei creditori.

Infine, il debitore deve mantenere una condotta improntata alla correttezza e alla buona fede durante l’intera procedura. Questo atteggiamento è fondamentale non solo per il successo del processo, ma anche per poter beneficiare, al termine della procedura, dell’esdebitazione, ossia della liberazione dai debiti residui non soddisfatti. L’esdebitazione è concessa solo se il debitore ha adempiuto con diligenza e lealtà agli obblighi assunti durante la procedura.

Riassumendo in sintesi:

  • Fornire informazioni complete e veritiere: Presentare documentazione accurata sulla propria situazione economica e patrimoniale.
  • Collaborare attivamente con l’OCC: Partecipare agli incontri, rispondere alle richieste e seguire le indicazioni fornite.
  • Astenersi da atti pregiudizievoli: Evitare pagamenti preferenziali, alienazioni di beni o nuovi debiti senza autorizzazione.
  • Rispettare gli obblighi del piano o dell’accordo: Effettuare i pagamenti concordati e osservare le condizioni stabilite.
  • Mantenere una condotta corretta e in buona fede: Essere leali e diligenti durante l’intera procedura per poter beneficiare dell’esdebitazione.

L’adempimento di queste responsabilità è essenziale per il buon esito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e per il raggiungimento di una soluzione equilibrata tra le esigenze del debitore e quelle dei creditori.

Cosa accade in caso di inadempimento del piano o dell’accordo?

L’inadempimento del piano di ristrutturazione dei debiti o dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento comporta conseguenze significative per il debitore. In tali circostanze, i creditori possono richiedere la risoluzione dell’accordo o del piano, con il conseguente ripristino delle azioni esecutive individuali nei confronti del debitore. Questo significa che i creditori riacquistano il diritto di intraprendere misure come pignoramenti o sequestri per recuperare i propri crediti.

È importante sottolineare che la risoluzione dell’accordo o del piano non è automatica; richiede un provvedimento giudiziale che accerti l’inadempimento del debitore. Inoltre, l’inadempimento può precludere al debitore la possibilità di accedere nuovamente a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per un determinato periodo, limitando le opzioni disponibili per la gestione dei debiti residui.

Riassumendo in sintesi:

  • Risoluzione dell’accordo o del piano: In caso di inadempimento, i creditori possono richiedere la risoluzione, con il ripristino delle azioni esecutive individuali.
  • Necessità di provvedimento giudiziale: La risoluzione richiede un accertamento giudiziale dell’inadempimento.
  • Limitazioni future: L’inadempimento può impedire al debitore di accedere nuovamente a procedure di composizione della crisi per un certo periodo.

Pertanto, è fondamentale che il debitore rispetti scrupolosamente gli obblighi assunti nel piano o nell’accordo per evitare tali conseguenze.

Quali sono le novità introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa?

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), introdotto con il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ha subito significative modifiche con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, noto come “Correttivo Ter”. Queste modifiche mirano a rendere più efficaci le procedure di gestione delle crisi aziendali e a prevenire situazioni di insolvenza.

Una delle principali novità riguarda la composizione negoziata della crisi. Il Correttivo Ter ha ampliato l’accesso a questo strumento, permettendo anche alle imprese che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tali da rendere probabile una crisi o uno stato di insolvenza, di avvalersene. Questo consente un intervento tempestivo per prevenire l’aggravarsi delle difficoltà finanziarie.

Inoltre, il Correttivo Ter ha introdotto la possibilità di ridurre e dilazionare il pagamento dell’IVA nell’ambito della composizione negoziata della crisi. Questa misura offre maggiore flessibilità alle imprese nel gestire i propri debiti fiscali durante la ristrutturazione.

Per quanto riguarda la liquidazione giudiziale, sono state apportate modifiche per semplificare e accelerare le procedure, con l’obiettivo di ridurre i tempi e i costi associati, migliorando l’efficienza complessiva del processo.

Il Correttivo Ter ha anche chiarito e ampliato le disposizioni relative alla prededucibilità dei crediti professionali, garantendo che i compensi dei professionisti coinvolti nelle procedure di crisi siano soddisfatti con priorità, incentivando una maggiore partecipazione di esperti qualificati nel processo di risanamento.

Infine, sono state introdotte modifiche per facilitare l’omologazione dei piani di ristrutturazione, anche in presenza di opposizioni da parte di alcuni creditori, attraverso meccanismi di “cram down” che permettono l’approvazione del piano se ritenuto nell’interesse della maggioranza dei creditori.

In sintesi, le novità introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, soprattutto con il Correttivo Ter, mirano a:

  • Ampliare l’accesso alla composizione negoziata della crisi.
  • Consentire la riduzione e la dilazione del pagamento dell’IVA.
  • Semplificare e accelerare le procedure di liquidazione giudiziale.
  • Garantire la prededucibilità dei crediti professionali.
  • Facilitare l’omologazione dei piani di ristrutturazione.

Queste modifiche rappresentano un passo significativo verso una gestione più efficiente e tempestiva delle crisi d’impresa, promuovendo la continuità aziendale e la tutela dei creditori.

Come influisce l’OCC sulle piccole imprese?

L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) svolge un ruolo cruciale nel supportare le piccole imprese che affrontano situazioni di sovraindebitamento, offrendo strumenti e procedure specifiche per la gestione e la risoluzione delle difficoltà finanziarie. Le piccole imprese, spesso non soggette alle tradizionali procedure concorsuali come il fallimento, possono rivolgersi all’OCC per accedere a soluzioni adeguate alla loro dimensione e struttura.

Una delle principali funzioni dell’OCC è assistere le piccole imprese nella predisposizione di piani di ristrutturazione del debito o accordi con i creditori. Attraverso l’OCC, l’impresa può proporre un piano che preveda la ristrutturazione dei debiti, la dilazione dei pagamenti o altre misure volte a rendere sostenibile la posizione debitoria. L’OCC, tramite il gestore della crisi, verifica la veridicità dei dati forniti dall’impresa e attesta la fattibilità del piano proposto, facilitando l’approvazione da parte dei creditori e l’omologazione da parte del giudice competente.

Inoltre, l’OCC offre un supporto nella gestione delle relazioni con i creditori, fungendo da mediatore imparziale. Questo ruolo è fondamentale per instaurare un dialogo costruttivo tra l’impresa e i suoi creditori, al fine di raggiungere accordi che soddisfino entrambe le parti e permettano all’impresa di proseguire la propria attività. La mediazione dell’OCC contribuisce a prevenire azioni esecutive individuali che potrebbero compromettere ulteriormente la situazione finanziaria dell’impresa.

Un ulteriore beneficio per le piccole imprese che si avvalgono dell’OCC è la possibilità di accedere a procedure semplificate e meno onerose rispetto alle tradizionali procedure concorsuali. Questo è particolarmente importante per le piccole realtà imprenditoriali, che potrebbero non disporre delle risorse necessarie per affrontare processi complessi e costosi. L’OCC fornisce un quadro normativo e procedurale adeguato alle esigenze delle piccole imprese, facilitando l’accesso a soluzioni efficaci per la gestione della crisi.

In sintesi, l’OCC influisce positivamente sulle piccole imprese offrendo:

  • Assistenza nella predisposizione di piani di ristrutturazione del debito: Supportando l’impresa nella formulazione di proposte sostenibili per la gestione dei debiti.
  • Mediazione con i creditori: Facilitando il dialogo e la negoziazione per raggiungere accordi vantaggiosi.
  • Accesso a procedure semplificate: Fornendo soluzioni meno onerose e più adatte alle esigenze delle piccole imprese.
  • Prevenzione di azioni esecutive: Proteggendo l’impresa da iniziative individuali dei creditori che potrebbero aggravare la crisi.

Attraverso questi interventi, l’OCC contribuisce a preservare la continuità aziendale delle piccole imprese, promuovendo la loro stabilità economica e la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte.

Qual è il ruolo del giudice nelle procedure gestite dall’OCC?

Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice riveste un ruolo determinante, assicurando la legittimità e l’efficacia dell’intero processo. La sua funzione si articola in diverse fasi, garantendo che le procedure siano condotte in conformità alle disposizioni normative e tutelando gli interessi sia del debitore che dei creditori.

Inizialmente, il giudice valuta l’ammissibilità della proposta presentata dal debitore, che può riguardare un accordo di ristrutturazione dei debiti, un piano del consumatore o una liquidazione controllata. Questa valutazione si basa sulla verifica della completezza e correttezza della documentazione fornita, nonché sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’accesso alla specifica procedura richiesta.

Successivamente, il giudice esamina la relazione predisposta dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che contiene un’analisi dettagliata della situazione economica e patrimoniale del debitore, le cause del sovraindebitamento e una valutazione sulla fattibilità del piano proposto. Questa relazione è fondamentale per il giudice, poiché fornisce elementi oggettivi per decidere sull’omologazione della proposta.

Una volta acquisiti tutti gli elementi necessari, il giudice procede all’omologazione del piano o dell’accordo, valutando se esso rispetta i criteri di legge e se è nell’interesse dei creditori. L’omologazione conferisce efficacia giuridica al piano, rendendolo vincolante per tutte le parti coinvolte. In questa fase, il giudice può anche adottare misure protettive, come la sospensione delle azioni esecutive individuali da parte dei creditori, al fine di garantire la corretta esecuzione del piano.

Durante l’esecuzione del piano, il giudice mantiene un ruolo di vigilanza, monitorando il rispetto degli impegni assunti dal debitore e intervenendo in caso di inadempimenti o contestazioni. In tali circostanze, il giudice può adottare provvedimenti correttivi o, nei casi più gravi, dichiarare la risoluzione del piano, con le conseguenti implicazioni per il debitore e i creditori.

In sintesi, il giudice nelle procedure gestite dall’OCC:

  • Valuta l’ammissibilità della proposta: Verifica che la documentazione e i requisiti siano conformi alle disposizioni di legge.
  • Esamina la relazione dell’OCC: Analizza le informazioni fornite dall’OCC per una decisione informata sull’omologazione.
  • Omologa il piano o l’accordo: Conferisce efficacia giuridica alla proposta, rendendola vincolante per le parti.
  • Adotta misure protettive: Può sospendere azioni esecutive individuali per garantire l’esecuzione del piano.
  • Vigila sull’esecuzione: Monitora il rispetto degli impegni e interviene in caso di inadempimenti.

Attraverso queste funzioni, il giudice assicura che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento siano condotte in modo equo e trasparente, tutelando i diritti di tutte le parti coinvolte e promuovendo una soluzione sostenibile alla crisi finanziaria del debitore.

Conclusioni e Come Possiamo Aiutarti In Studio Monardo, Gli Avvocati Specializzati In Sovraindebitamento

Affrontare una situazione di sovraindebitamento rappresenta una sfida complessa che richiede una gestione accurata e competente. In tale contesto, l’assistenza di un avvocato specializzato in sovraindebitamento è fondamentale per navigare attraverso le intricate procedure legali e per garantire una tutela efficace dei propri diritti.

Il sovraindebitamento si configura quando un individuo o un’impresa non riesce più a far fronte ai propri debiti con le risorse economiche disponibili. Questo stato di crisi finanziaria può derivare da vari fattori, tra cui la perdita del lavoro, spese impreviste o una gestione finanziaria inefficace. La Legge n. 3 del 2012, nota come “Legge sul Sovraindebitamento”, ha introdotto in Italia procedure specifiche per consentire a soggetti non fallibili, come consumatori e piccoli imprenditori, di ristrutturare o estinguere i propri debiti attraverso piani di rientro o accordi con i creditori.

Un avvocato esperto in sovraindebitamento svolge un ruolo cruciale nell’assistere il debitore durante l’intero processo. Innanzitutto, il legale effettua un’analisi dettagliata della situazione finanziaria del cliente, valutando l’entità dei debiti, la natura dei creditori e le risorse disponibili per il rimborso. Questa valutazione iniziale è essenziale per determinare la strategia più appropriata da adottare, sia essa la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti, un concordato minore o la liquidazione controllata del patrimonio.

La predisposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti richiede una conoscenza approfondita delle normative vigenti e delle procedure legali. L’avvocato, in collaborazione con l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), elabora una proposta che tenga conto delle esigenze del debitore e delle aspettative dei creditori, garantendo che il piano sia realistico e sostenibile. Inoltre, il legale si occupa della raccolta e della presentazione di tutta la documentazione necessaria, assicurando che il processo si svolga in modo efficiente e conforme alle disposizioni di legge.

La negoziazione con i creditori è un altro aspetto fondamentale del ruolo dell’avvocato. Grazie alla sua esperienza, il legale è in grado di interagire efficacemente con i creditori, cercando soluzioni che soddisfino entrambe le parti e prevenendo potenziali conflitti. Questa mediazione è cruciale per raggiungere un accordo che consenta al debitore di adempiere ai propri obblighi senza compromettere ulteriormente la propria situazione finanziaria.

Durante l’intera procedura, l’avvocato garantisce che i diritti del debitore siano tutelati. Ciò include la protezione da eventuali azioni esecutive da parte dei creditori, come pignoramenti o sequestri, che potrebbero aggravare la situazione. Il legale assicura che tutte le misure protettive previste dalla legge siano applicate, offrendo al debitore un periodo di respiro necessario per riorganizzare le proprie finanze.

Un aspetto spesso trascurato è l’importanza dell’educazione finanziaria. Un avvocato specializzato non si limita a gestire la crisi attuale, ma fornisce anche consulenza su come evitare future situazioni di sovraindebitamento. Questo può includere consigli sulla gestione del budget, l’importanza del risparmio e strategie per una pianificazione finanziaria efficace. Tale supporto è fondamentale per garantire che il debitore non ricada in difficoltà finanziarie dopo la risoluzione della crisi attuale.

La procedura di sovraindebitamento coinvolge vari attori, tra cui l’OCC e il giudice competente. L’avvocato funge da intermediario tra il debitore e queste istituzioni, assicurando che tutte le comunicazioni siano chiare e tempestive. Questo coordinamento è essenziale per il buon esito della procedura, poiché garantisce che tutte le parti siano informate e che le scadenze siano rispettate.

Inoltre, l’avvocato monitora l’esecuzione del piano o dell’accordo omologato, assicurandosi che il debitore adempia agli obblighi assunti e intervenendo in caso di difficoltà o inadempimenti. Questo monitoraggio continuo è fondamentale per prevenire la risoluzione del piano e le conseguenti azioni esecutive da parte dei creditori.

È importante sottolineare che la procedura di sovraindebitamento offre al debitore la possibilità di ottenere l’esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti residui non soddisfatti al termine della procedura. Tuttavia, per beneficiare di questa opportunità, è essenziale che il debitore rispetti scrupolosamente gli obblighi assunti e mantenga una condotta improntata alla buona fede. L’avvocato svolge un ruolo chiave nel guidare il debitore attraverso questo percorso, assicurando che tutte le condizioni per l’esdebitazione siano soddisfatte.

In conclusione, affrontare una situazione di sovraindebitamento senza l’assistenza di un avvocato esperto può esporre il debitore a rischi significativi, tra cui la possibilità di commettere errori procedurali, la mancata tutela dei propri diritti e l’incapacità di negoziare efficacemente con i creditori. Affidarsi a un legale specializzato in sovraindebitamento non solo aumenta le probabilità di successo della procedura, ma garantisce anche che il debitore possa intraprendere un percorso di risanamento finanziario solido e duraturo. La competenza e l’esperienza di un avvocato in questo ambito rappresentano un investimento fondamentale per il futuro economico del debitore, offrendo la possibilità di ripartire su basi più solide e consapevoli.

A tal riguardo, l’avvocato Monardo, coordina avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale nell’ambito del diritto bancario e tributario, è gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), è iscritto presso gli elenchi del Ministero della Giustizia e figura tra i professionisti fiduciari di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi).

Ha conseguito poi l’abilitazione professionale di Esperto Negoziatore della Crisi di Impresa (D.L. 118/2021).

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Giuseppe Monardo

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