Dalla Sospensione dell’Operazione Sospetta al Blocco del Conto Corrente
Introduzione
Nel contesto della normativa antiriciclaggio (AML – Anti-Money Laundering), la sospensione delle operazioni bancarie sospette e il blocco dei conti correnti sono misure cruciali adottate dalle banche per prevenire e contrastare attività finanziarie illecite. Queste azioni, sebbene necessarie, possono avere implicazioni significative per i clienti bancari. In questo articolo, esploreremo i termini della questione, la reazione della banca alla verifica positiva e altre possibili reazioni come il rifiuto di apertura del rapporto o il recesso.
Termini della Questione: Normativa AML e Prassi Bancaria
La normativa antiriciclaggio prevede che le banche possano sospendere operazioni sospette e bloccare conti correnti come parte delle loro procedure di conformità. Questo è in linea con la necessità di aderire alle leggi nazionali e internazionali volte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le banche devono seguire rigorose procedure per identificare e segnalare attività sospette alle autorità competenti.
Compliance e Procedure Bancarie
Le banche sono obbligate a identificare e segnalare operazioni sospette, sospendendo tali operazioni e, in alcuni casi, bloccando i conti correnti se si sospetta che siano utilizzati per attività illecite. Tuttavia, prima di adottare tali misure, le banche devono garantire che le procedure siano regolari e informare il titolare del conto, il quale ha il diritto di contestare la decisione.
Reazione della Banca alla Verifica Positiva: Sospensione e Astensione
Normativa Vigente
Secondo l’art. 6 comma 7 del D.Lgs. 231/2007, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) riceve segnalazioni di operazioni sospette dalle banche, analizza i flussi finanziari e può sospendere operazioni sospette per un massimo di cinque giorni lavorativi su richiesta delle autorità competenti. Questo processo è finalizzato a verificare se siano stati commessi reati come il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.
Procedura di Segnalazione
L’art. 35 del D.Lgs. 231/2007 stabilisce che le banche devono inviare una segnalazione di operazione sospetta (SOS) alla UIF prima di eseguire l’operazione richiesta dal cliente. Se vi sono motivi ragionevoli per sospettare attività illecite, l’istituto bancario deve ritardare l’operazione e inviare una SOS. La banca non può procedere con l’operazione fino a quando non ha effettuato la segnalazione, salvo nei casi in cui l’operazione non possa essere rinviata per obblighi di legge o per evitare di ostacolare le indagini.
Prassi Operativa
La Guardia di Finanza (GdF), tramite la Circolare n. 83607 del 19 marzo 2012, ha delineato le prassi operative per la sospensione delle operazioni sospette, evidenziando la necessità che tali sospensioni siano seguite da misure cautelari adottate dall’autorità giudiziaria. La sospensione dell’operazione è strumentale all’adozione di misure cautelari, evitando così che il sospetto diventi palese e danneggi il segnalante.
Altre Reazioni della Banca: Rifiuto di Apertura del Rapporto o Recesso
Verifica dell’Identità e Controllo Continuo
Le banche devono eseguire una verifica adeguata della clientela, includendo l’identificazione del cliente e del titolare effettivo, e mantenere un controllo costante durante il rapporto continuativo. Questo include la verifica dell’identità, la raccolta di informazioni sullo scopo del rapporto e l’analisi delle operazioni per garantire la coerenza con il profilo di rischio del cliente.
Misure Rafforzate e Adeguata Verifica
In presenza di elementi di rischio, le banche devono adottare misure rafforzate di adeguata verifica. Questo può includere l’estensione delle verifiche e, in casi estremi, la chiusura del rapporto o il rifiuto di aprirne uno nuovo se non è possibile eseguire una verifica completa dell’identità del cliente.
Astensione e Chiusura del Rapporto
L’art. 42 del D.Lgs. 231/2007 prescrive l’astensione dall’instaurare, eseguire o proseguire il rapporto o la prestazione professionale in caso di impossibilità di effettuare l’adeguata verifica della clientela. Questo obbligo si applica anche a rapporti già esistenti che coinvolgono società fiduciarie o entità giuridiche con sede in paesi ad alto rischio, dove non è possibile identificare il titolare effettivo.
Durata delle Verifiche AML e Buona Fede nei Rapporti Contrattuali
Limiti Temporali delle Verifiche
Le verifiche AML devono essere eseguite entro un periodo ragionevole, senza prolungarsi oltre il necessario. Le ispezioni devono rispettare i principi di legalità, trasparenza ed efficienza, e concludersi con un provvedimento espresso entro trenta giorni, prorogabili per ulteriori trenta giorni solo per esigenze motivate.
Buona Fede e Correttezza
Il principio di buona fede deve guidare le azioni delle banche durante le verifiche AML. Le banche devono cooperare con i clienti e agire in modo da non danneggiare ingiustificatamente i loro interessi. Un comportamento contrario a buona fede potrebbe configurare un abuso del diritto, con conseguenti responsabilità per la banca.
Recesso Immotivato e Responsabilità
Le banche devono evitare di utilizzare le verifiche AML come pretesto per azioni ritorsive o per estorcere l’adempimento contrattuale. Anche in presenza di clausole contrattuali che prevedono il recesso ad nutum, la banca deve agire nel rispetto della correttezza e della buona fede, evitando di causare un ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale.
Considerazioni Conclusive
In conclusione, la normativa antiriciclaggio consente alle banche di sospendere operazioni sospette e bloccare conti correnti, ma solo seguendo procedure rigorose e nel rispetto dei diritti dei clienti. La buona fede e la correttezza devono permeare tutte le fasi delle verifiche AML, e le banche devono evitare comportamenti arbitrari che potrebbero configurare un abuso del diritto. Le decisioni relative alla sospensione o chiusura di conti devono essere motivate e giustificate, e le banche devono predisporre le attività conseguenti alle decisioni prese in modo tempestivo e trasparente.
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