Come cancellare l’ipoteca attraverso la rottamazione quater delle cartelle esattoriali?
Vediamolo in questo articolo dedicato.
Da questo punto di vista la rottamazione quater è stata introdotta per offrire ai contribuenti una possibilità di sanare la propria posizione debitoria con l’Agenzia delle Entrate.
Tra le questioni più spinose che i contribuenti si trovano ad affrontare c’è difatti quella che riguarda la cancellazione dell’ipoteca.
In questo articolo, analizzeremo i vari aspetti relativi alla cancellazione dell’ipoteca in seguito all’adesione alla Rottamazione quater e risponderemo alle domande più comuni.
In tal senso quando si può ottenere la cancellazione dell’ipoteca?
La cancellazione dell’iscrizione ipotecaria può essere richiesta nel momento in cui il debito tributario scende al di sotto della soglia legale di € 20.000,00. Questa soglia è stata innalzata da € 8.000,00 a € 20.000,00 a seguito del DL 16/2012. Il valore del debito tributario deve essere calcolato tenendo conto di tutti i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
E quali sono le condizioni per la cancellazione dell’ipoteca?
Per ottenere la cancellazione dell’ipoteca, il contribuente deve dimostrare che l’iscrizione ipotecaria è diventata illegittima. Questo può avvenire nel caso in cui il debito tributario, una volta ridotto di sanzioni e interessi, risulti inferiore alla soglia di € 20.000,00. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) è tenuta a cancellare l’ipoteca e a riscriverla solo in seguito all’eventuale decadenza dalla rateazione agevolata.
Ma come si verifica l’illegittimità dell’iscrizione dell’ipoteca?
L’illegittimità dell’iscrizione dell’ipoteca può essere accertata qualora non vengano rispettati i limiti previsti dalla legge. In base all’art. 77 comma 1-bis del DPR 602/73, l’ipoteca può essere iscritta sui debiti tributari solo se l’importo complessivo per cui si procede non sia inferiore a € 20.000,00. Per determinare se l’ipoteca è stata iscritta illegittimamente, occorre tenere conto dei crediti di natura fiscale e previdenziale, indipendentemente dal fatto che siano oggetto di contestazione giudiziale o meno.
E come si contesta l’illegittimità dell’iscrizione dell’ipoteca?
Da questo punto di vista, se si ritiene che l’iscrizione dell’ipoteca sia illegittima, il contribuente può sollevare un’eccezione nel ricorso introduttivo. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che il mancato superamento della soglia legale per l’iscrizione ipotecaria costituisce un vizio dell’atto di riscossione e, pertanto, l’eccezione deve essere sollevata tempestivamente (Cass. 26 settembre 2018 n. 22859).
Tali principi sono stati analizzati dalla sentenza della C.T. Prov. Lecce (C.T. Prov. Lecce 7 marzo 2019 n. 401/4/19), con cui un contribuente aveva impugnato il diniego di cancellazione dell’ipoteca sostenendo che il debito alla base dell’iscrizione ipotecaria era stato sanato, ad eccezione di due cartelle di pagamento ormai prescritte e, pertanto, non più dovute. Il contribuente aveva beneficiato della sanatoria prevista dall’art. 6 del DL 193/2016, regolarizzando la propria posizione con l’Erario.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal canto suo, aveva comunicato l’impossibilità di provvedere alla cancellazione dell’ipoteca, in quanto il debito sotteso all’iscrizione non risultava ancora totalmente estinto, poiché mancava il pagamento di due cartelle erariali di emissione anteriore all’anno 2000. Tuttavia, secondo il contribuente, le due cartelle di pagamento erano da considerarsi non dovute per intervenuta prescrizione.
I giudici tributari hanno messo in evidenza che, a seguito della nota dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la somma ancora dovuta dal contribuente era divenuta inferiore al limite di € 8.000,00 fissato per l’iscrizione ipotecaria dalla normativa previgente. Pertanto, anche a voler prescindere dall’orientamento giurisprudenziale che ritiene la soglia di € 20.000,00 applicabile in via retroattiva (C.T. Reg. Roma 25 novembre 2015 n. 6198/9/15), la soglia legale non veniva rispettata.
Illegittimità a prescindere dall’intervenuta prescrizione
La decisione si fonda sul tenore letterale dell’art. 77 comma 1-bis del DPR 602/73, secondo il quale la misura cautelare dell’ipoteca può essere adottata e ritenuta valida solamente se i debiti per cui si procede siano complessivamente superiori alla soglia legale. Di conseguenza, la sopravvenuta adesione alla rottamazione dei ruoli di cui all’art. 6 del DL 193/2016 rende il provvedimento di diniego dell’iscrizione ipotecaria illegittimo, a prescindere dal fatto che le somme complessivamente dovute riguardino imposte ormai prescritte oppure no.
In conclusione, se il debito tributario scende al di sotto della soglia legale di € 20.000,00, è possibile ottenere la cancellazione dell’ipoteca. Tuttavia, è importante verificare attentamente la propria situazione e, se necessario, sollevare un’eccezione nel ricorso introduttivo per contestare l’illegittimità dell’iscrizione dell’ipoteca.
Inoltre, è fondamentale tenere presente che i limiti previsti dalla legge devono essere rispettati e l’eccezione deve essere sollevata tempestivamente per avere successo nel proprio ricorso.
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