Sovraindebitamento: cosa prevede l’accordo di composizione della crisi con i debitori?
Come funziona il consenso dei creditori in una procedura di sovraindebitamento?
In una pratica di sovraindebitamento, come funziona la disciplina dell’accordo con i creditori?
Queste sono tutte domande fondamentali per quanto riguarda il rapporto tra creditori e debitori alla luce della legge sul sovraindebitamento.
Da questo punto di vista, La Legge 3/2012 sul sovraindebitamento è molto chiara e all’articolo 11 e successivi presenta tutta una serie di indicazioni formali imprescindibili.
Per quanto concerne la proposta, i creditori devono assolutamente inviare una dichiarazione scritta di consenso all’Organismo di composizione della crisi per raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax o posta elettronica certificata. La dichiarazione può essere modificata ma almeno 10 giorni dalla prima udienza.
In mancanza di dichiarazione si presume che abbiano prestato consenso.
Tuttavia, i creditori che non hanno voluto o potuto partecipare al voto, possono far arrivare il loro dissenso in forma scritta fino a venti giorni dopo la chiusura del verbale di adunanza di tutti i creditori.
La proposta poi secondo l’articolo 12, può essere ritenuta omologata se l’accordo è raggiunto con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.
In tal senso i creditori privilegiati, ovvero muniti di un privilegio come un pegno o un’ipoteca di cui la proposta prevede il pagamento integrale, non sono computati nel calcolo e non possono esprimersi a riguardo a meno che non rinuncino in parte o in tutto al loro diritto di prelazione.
A tal proposito, non si possono esprimere sulla proposta neppure il coniuge del debitori e i parenti e affini fino al quarto grado oltre ai cessionari e aggiudicatari dei crediti da meno di un anno precedente alla proposta.
L’accordo poi, cessa formalmente se il debitore non si attiene a tutto quello che ci è scritto entro e non oltre 90 giorni dalle scadenze secondo le linee guida del piano alle amministrazioni pubbliche e a tutti quanti gli enti gestori di forme di previdenza oppure di assistenza obbligatorie.
L’accordo formale cessa poi anche in cado di frodi a danni di uno o più creditori.
Inoltre, ogni accordo sia non determina la novazione delle obbligazioni a meno che non venga stabilito formalmente, sia non pregiudica tutti quei diritti che i creditori hanno maturato sui coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
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