Come opporsi ad una cartella esattoriale?
Come fare per non pagare le cartelle di pagamento?
Quando si può impugnare una cartella esattoriale?
Queste sono domande fondamentali perché gran parte dei contribuenti italiani sono sotto il giogo di una o più cartelle di pagamento notificate dal Fisco.
Da questo punto di vista, esistono due modi principali per impugnare una cartella di pagamento e sono 1) il ricorso giudiziario e 2) l’istanza di annullamento in autotutela.
Partiamo dal ricorso giudiziario.
Il ricorso giudiziario consiste nell’impugnazione di una cartella di pagamento davanti al Giudice Competente e attraverso l’ausilio di un avvocato specializzato.
In tal senso, la cartella esattoriale da impugnare deve avere una caratteristica necessaria ovvero deve essere ritenuta illegittima oppure infondata per una serie di vizi.
Puoi fare ricorso contro tantissimi atti come il pignoramento, la richiesta di contributi previdenziali, il pagamento di tasse e tributi ed anche le sanzioni di tipo amministrativo e, da questo punto di vista, ogni ricorso ha precisi requisiti in termini di oggetto e di tempistiche.
Contro un pignoramento ad esempio hai massimo 20 giorni di tempo per sollevare eventuali vizi di forma o di procedura.
In vaso di richiesta di contribuenti previdenziali puoi fare ricorso al Tribunale Sezione Lavoro entro e non oltre il termine di 40 giorni.
Per sanzioni amministrative come le multe, hai 30 giorni per fare ricorso impugnando tutti davanti al Giudice di Pace.
Invece, per ciò che concerne il pagamento di tasse e tributi, hai sessanta giorni a partire dalla notifica della cartella di pagamento per fare ricorso davanti alla Commissione Tributaria.
Questo per quanto riguarda il ricorso.
La seconda macro soluzione è invece quella dell’annullamento in autotutela.
In tal senso, in caso di errori totali e parziali all’interno degli atti, il contribuente può presentrare un’istanza in autotutela, il tutto anche senza il supporto di un avvocato specializzato.
Redatta in carta semplice, l’istanza in autotutela deve richiedere l’annullamento dell’atto inserendo tutti gli estremi identificativi e le motivazioni per il quale si crede che l’atto sia non legittimo e perciò annullabile.
In tal caso, l’ente oggetto dell’istanza potrà accoglierla annullando la cartella di pagamento oppure confermarla.
L’istanza va inviata all’Ente Creditore o all’Agente di Riscossione via PEC oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno
Se l’istanza per qualche motivo viene rigetta, è sempre però possibile fare ricorso davanti al Giudice.