Chi sono gli OCC?
Cosa fa il gestore della crisi?
Quali sono gli Organismi di composizione della crisi?
Queste sono tutte domande importanti per tutti i contribuenti che si trovano in una condizione di difficoltà e vogliono usufruire delle possibilità della legge sul sovraindebitamento.
Da questo punto di vista, dobbiamo definire con cura chi siano gli OCC, gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento e quali siano le loro competenze.
L’O.C.C., l’Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento, è sempre un ente terzo, indipendente e ovviamente imparziale a cui si può rivolgere il contribuente che si trova in una condizione di esposizione debitoria nei confronti di uno o più creditori.
L’OCC opera nel perimetro della legge Legge n.3/2012, la legge sul sovraindebitamento che si occupa di tutti quelli che sono i soggetti sovra-indebitati che non possono accedere a quelle che sono le classiche procedure concorsuali e che, grazie alle disposizioni formali di questa legge, sono in grado di ottenere l’esdebitazione dai creditori per crisi da sovraindebitamento.
In tal senso il debitore si rivolge all’OCC per avviare l’intero procedimento che arriverà di fronte al giudice e sarà il singolo OCC di zona a nominare un “gestore della crisi”, un professionista che assisterà il debitore nell’intera ristrutturazione del debito e ovviamente nella soddisfazione dei crediti.
L’OCC ha il compito di formulare una precsa proposta di accordo con i Creditori all’interno di un progetto specifico che elenchi gli importi da saldare e i tempi per farlo.
L’accordo in tal senso, può essere presentato al Giudice se i creditori a favore della ristrutturazione del debito superano assieme almeno il 60% del debito stesso.
L’OCC inoltre, può chiedere di liquidare il patrimonio individuando beni da vendere e ricavati da destinare e proporre, se riveste la qualifica di consumatore, un piano di ristrutturazione dei debiti. In quest’ultimo caso, il piano del consumatore non può riguardare l’attività professionale in corso.
Ci sono naturalmente dei requisiti da soddisfare per aderire alle possibilità offerte dalla Legge 3/2012 sul sovraindebitamento.
Ci sono categorie e condizioni.
Per quanto concerne le categorie possono accedere a questa opportunità enti privati non commerciali, associazioni professionali o studi professionali associati, società professionali ex L. 183/2011, società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali, professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi, imprenditori cessati, soci illimitatamente responsabili, imprenditori sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ai 30.000€, consumatori, start up innovative, imprenditori agricoli e imprenditori sotto soglia art 1 LF.
Per quanto riguarda invece le condizioni, non possono accedere a questa opportunità chi fornisce una documentazione incompleta, chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore, gli imprenditori soggetti ad altre procedure concorsuali e tutti coloro che hanno già usufruito di una procedura di sovraindebitamento nei cinque anni precedenti.
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